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| Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. legge 281 del 14/08/1991 |
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Lo stato giuridico del furetto ( fonte http://www.sivae.it/News/news2.htm )
Durante la trasmissione di Rete Quattro "Forum" del 13 marzo 2003 il giudice Santi Licheri, chiamato a pronunciarsi sulla disputa per un furetto abbandonato dalla proprietaria, ha affermato che il furetto è un animale selvatico, e che pertanto il soggetto in questione andava rimesso in libertà.
L’AMVI ha chiesto alla direzione responsabile della trasmissione di rettificare questa affermazione. Per fare chiarezza in modo definitivo sull’argomento, il dr. Claudio Peccati ha chiesto l’intervento dell’INFS. Riportiamo di seguito la sua lettera, e la risposta dell’INFS, che ribadisce lo stato di animale domestico del furetto.
Rileviamo di conseguenza che va considerata una forma di maltrattamento l'indicazione del giudice Licheri di restituire al suo presunto habitat il furetto "abbandonato" dalla sua detentrice.
A:
INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica)
Ozzano Emilia (BO)
20-03-03
Il furetto (Mustela putorius furo) è ormai diventato un comune animale da compagnia anche in Italia. Erroneamente però la gente comune pensa che, pur provenendo da allevamenti privati, il furetto sia in realtà un animale selvatico e come tale presente in natura allo stato libero in Europa. Non raramente, quindi, le persone chiedono se sia opportuno e giusto farli riprodurre in ambiente captivo, e non sia, invece, meglio lasciarlo al suo stato naturale di animale libero e selvatico.
Inoltre è di pochi giorni fa un caso riguardante un furetto di cui si è occupata la trasmissione televisiva FORUM su Rete 4 - Mediaset. Il relativo pronunciamento del Giudice, sig. Sante Licheri, sintetizzato dalla collega che ha presentato il problema sulla nostra Lista di discussione SIVAE-Forum, Vi viene inviato per una miglior comprensione del caso.
La SIVAE (Società Italiana Veterinari per Animali Esotici) conosce bene l’inquadramento zoologico del furetto e provvede regolarmente a promuovere una conoscenza corretta per quanto riguarda gli animali insoliti e non convenzionali. E’ intenzione della SIVAE chiedere una rettifica in trasmissione riguardo alle affermazioni non corrette del Giudice Sante Licheri a Forum di Rete 4 -Mediaset, trasmissione seguita da molte persone, anche non competenti in materia. La SIVAE ritiene che il parere ufficiale di codesto Istituto, del resto già più volte espressosi sulla questione, sia necessario per aggiungere efficacia ed autorevolezza all’azione che la SIVAE intende intraprendere.
Si chiede pertanto all‘Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di pronunciarsi ufficialmente sui seguenti punti :
Dr. Claudio Peccati
Presidente SIVAE
La risposta dell'INFS
28-03-03 (protocollo 002606)
In riferimento alla richiesta di parere circa le materie in oggetto, da Lei inviata con nota del 20 marzo u.s., questo Istituto comunica quanto segue.
Classificazione del furetto
Il furetto (Mustela putorius f. furo), forma domestica ottenuta per selezione artificiale dalla puzzola (Mustela putorius) con la quale è interfecondo, non può essere considerato specie selvatica e non presenta, alla luce dei dati disponibili, popolazioni selvatiche naturalizzate nel territorio nazionale.
Inquadramento normativo
In relazione al suo stato di animale domestico, il furetto non rientra tra le specie oggetto di tutela della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
L'articolo 727 del Codice Penale (maltrattamento degli animali, modificato con legge 22 novembre 1993, n. 473) punisce la detenzione degli animali in condizioni incompatibile con la loro natura, ma proibisce anche l'abbandono degli animali domestici (come appunto deve intendersi il furetto).
Si evidenzia inoltre che diverse leggi nazionali e convenzioni internazionali impegnano l'Italia a prevenire l'introduzione di elementi faunistici non autoctoni:
- il DPR 357, all'art. 12, commi 1 e 3 , richiede una specifica autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per le introduzioni in natura di specie non locali, decisa sulla base di un parere di questo Istituto e di un apposito studio che accerti che non sussistano rischi di impatto per gli habitat naturali e la fauna autoctona.
- la Convenzione di Berna, all'Articolo 11, paragrafo 2.b, impegna gli stati firmatari a controllare rigorosamente l'introduzione di specie alloctone.
- la Convenzione di Rio sulla Biodiversità, all'Articolo 8, lettera h, impegna gli Stati firmatari ad attivare misure per prevenire l'introduzione, controllare o eradicare le specie alloctone che minaccino gli ecosistemi, gli habitat o le specie autoctone.
- la Direttiva Habitat (92/43/CEE), all'Articolo 22, lettera b, richiede agli Stati membri di assicurare che l'introduzione deliberata in natura di specie non originarie dei rispettivi territori sia regolata in modo da non danneggiare gli habitat naturali, la fauna e la flora selvatiche e, se necessario, di proibire tali introduzioni.
- la Risoluzione N° 57 del Comitato Permanente perla Convenzione di Berna sull'introduzione di organismi appartenenti a specie non indigene nell'ambiente, approvata in data 5 dicembre 1997, raccomanda agli stati membri di proibire la deliberata introduzione all'interno dei loro confini o in parte del loro territorio di organismi alloctoni al fine di stabilire popolazioni naturalizzate.
- la Risoluzione N° 77 del Comitato Permanente per la Convenzione di Berna sull'eradicazione dei vertebrati terresti alloctoni, approvata in data 2 dicembre 1999, raccomanda agli stati membri azioni di prevenzione, monitoraggio ed eradicazione delle specie alloctone invasive, comprese le specie domestiche.
Potenziali impatti del furetto sugli ecosistemi naturali
Il furetto può determinare un impatto negativo sulla conservazione della puzzola, specie selvatica con status di conservazione precario, per competizione ed ibridazione. Il furetto può inoltre determinare un notevole impatto sui piccoli vertebrati per predazione. Anche se non risultano attualmente presenti in Italia popolazioni selvatiche naturalizzate di furetto, va però ricordato che in altri contesti geografici tale entità faunistica si è insediata in natura dando luogo a popolazioni vitali che in alcuni casi hanno determinato rilevanti impatti su specie autoctone (ad es.: Gran Bretagna, Nuova Zelanda; vedi Lever C., 1985: Naturalized mammals of the world. Longman, London).
In conclusione questo Istituto sottolinea che l'introduzione del furetto in natura pone significativi rischi per la conservazione della fauna alloctona e degli ecosistemi naturali ed è proibita dall'attuale quadro normativo.
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