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Legge del 14 Agosto 1991,n° 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Principi generali
1.Lo
Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli
atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine
di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute
pubblica e l'ambiente.
Art. 2.
Trattamento dei cani e altri animali di affezione
1.
Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi vetetrinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2.
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3.
I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4.
I cani vaganti catturati, regolarmente catturati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5.
I cani vaganti catturati, non tatuati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon
trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia,
l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6.
I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto negli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7.
E' vietato a chiunque maltrattare gatti che vivono in libertà.
8.
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio, e rimessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11.
Gli enti o le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12.
le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a
pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3.
Competenze delle regioni
1.
Le
regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane , da impartirsi tramite tatuaggio indolore.
2.
Le
regioni provvedono a determinare, con propria legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canali comunali e la costruzione dei rifugi per cani.Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle condizioni
igienico - sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei
contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza .
3.
Le
regioni adottano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del
randagismo.
4.
Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a)
iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
b)
corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché alle guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con enti locali.
5.
Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le
regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le
regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
7.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e
adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto
dei criteri di cui al presente articolo.
Art. 4.
Competenze dei comuni
1.
I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2.
I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Art.5.
Sanzioni
1.
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.
2.
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3.
Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo a tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire centomila.
4.
Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo di lire cinquecentomila al massimo di lire tremilioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6.
Imposte
1.
Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire
venticinquemila.
2.
L'acquisto di un cane già soggetto all'imposta non da luogo a nuove imposizioni.
3.
Sono esenti dall'imposta:
a)
i cani esclusivamente alla guida dei ciechi e alla custodia di edifici rurali e del gregge;
b)
i cani appartenenti a individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga per oltre due mesi o che
paghino un'imposta in altri comuni;
c)
i cani lattanti per il periodo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d)
i cani abilitati al servizio dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e)
i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza scopo di lucro;
f)
i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7.
Abrogazione di norme
Son abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con reggio decreto 14 settembre 1931, n° 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1.
A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire unmiliardo per il 1991 e in due miliardi a decorrere dal 1992.
2.
Il Ministero della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono fissati con decreto del Ministero della sanità adottato in concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n° 400.
Art. 9. Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire unmiliardo per il 1991, lire due miliardi per il 1992 e di lire due miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del
randagismo".
2.
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 14 agosto 1991
COSSIGA
Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
N O T E
Avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art.2:
- Gli articoli 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954, sono
così formulati:
"Art. 86
- I cani ed i gatti che hanno
morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli,
devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio
può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la
responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario
comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani e i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione
rabbica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita
può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove e' stato isolato l'animale deve essere disinfettato."
"Art. 87 - I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto
rabbico o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco
sempre che non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di dieci giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può
essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità' comunale dove non possa nuocere per un periodo di mesi sei sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani e i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto
rabbico.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli dieci giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si e' mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre cinque giorni per ferite alla testa e non oltre sette giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione
può essere ridotto a mesi tre o anche mesi due se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo di trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso istituti universitari o zooprofilattici.
I cani e i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro sette giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in
conformità di quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo del precedente
articolo."
"Art. 91 - Nei casi in cui l'infezione
rabbica assuma preoccupante diffusione il prefetto puo' ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti ed adottare qualunque altro provvedimento
eccezionale atto ad estinguere l'infezione".
N.B. - Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 320/1954:
"Art. 6 - I direttori degli istituti universitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'art. 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale e il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del
reperto".
Nota all'art.5:
- Si trascrive il testo dell'art. 727 del codice penale, come modificato dal presente articolo: (
nota :questa legge è stata aggiornata con la legge 473/93 riportata in fondo a
questa pagina )
"Art. 727 (Maltrattamento di animali)
- Chiunque incrudelisce verso animali o senza
necessità li sottopone a eccessive fatiche o torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per
età, e' punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.
La pena e' aumentata se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.
Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole e' un conducente di animali la condanna importa la sospensione dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o
professionale".
Nota all'art.8:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 12
(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)
-
E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione degli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali, o se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
La conferenza viene consultata:
sulle linee generali dell'attività' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali,
nonché sugli indirizzi regionali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle
attività della conferenza.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta,
norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere il riordino ed alla
eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni
previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire
alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che
operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di
pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i
presidenti delle regioni e delle province autonome.
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