|
GU n. 46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n.41
LEGGE 11 febbraio 1992, n.157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
note:
Entrata in vigore della legge: 11/3/1992
1- Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 8/6/1992 n. 133), convertito con L. 7 agosto 1992, n. 356 (G.U. 15/9/1992, n. 217) aveva disposto l'abrogazione dell'art. 37, secondo comma.
2 - Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (in G.U. 23/10/1996 n. 249), nel testo introdotto dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, (in G.U. 23/12/1996 n. 300), ha disposto (con l'art. 11-bis) la modifica degli
artt. 15, 21 e 36.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
legge leggi furetto furetti furetti.com
legge leggi furetto furetti furetti.com legge leggi furetto furetti furetti.com
legge leggi furetto furetti furetti.com legge leggi furetto furetti furetti.com
legge leggi furetto furetti furetti.com legge leggi furetto furetti furetti.com
legge leggi furetto furetti furetti.com legge leggi furetto furetti furetti.com
legge leggi furetto furetti furetti.com
Art. 1.(Fauna selvatica)
1.
La fauna selvatica č patrimonio indisponibile dello Stato ed č tutelata nell'interesse della comunitą nazionale ed internazionale.
2.
L'esercizio dell'attivitą venatoria č consentito purchč non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3.
Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformitą alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4.
Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5.
Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attivitą concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
6.
Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformitą della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunitą europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
Art. 2.(Oggetto della tutela)
1.
Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertą nel territorio
nazionale.
Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo
sanzionatorio, le seguenti specie:
a)
mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso
(Ursus
arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra
lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus
monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus
corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b)
uccelli: marangone minore (Phalacrocorax
pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani
(Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola
(Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus
ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna
tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni
(Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis
tarda), gallina prataiola
(Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias
morinellus), avocetta
(Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus
oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus
audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus
genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni
(Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi
(Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c)
tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di
estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
3.
Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, č affidato al Ministro dei trasporti.
|