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un
concetto di animale di affezione e animale da decorazione visto da un
associazione animalista
http://digilander.iol.it/rinascitanimalista/pdoc01.htm ( il testo integrale )
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è d'obbligo distinguere gli ' animali da
decorazione ' (add) dagli animali di affezione (ada);
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In tale contesto, in Italia, è prevista la norma che impone il divieto di
' incrudelimento senza necessità '
(art.727cp), ma l'ambigua formulazione contempla unicamente il caso di
gratuità dell'atto. In altri termini, solo se non esiste necessità non si può
incrudelire sull'animale. Per questo parliamo di 'contesto antropocentrista
moderato ' (CAM).
Vediamo le parti salienti della norma:
'Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o a sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli, o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci
milioni...'
Bisogna subito rilevare che il concetto di 'necessità, inerente non solo alla prima delle condizioni ma anche alle successive, viene lasciato nel vago per poter sempre essere impiegato a posteriori sulla base di esigenze non prima definibili. La macellazione viene giustificata con la dichiarata necessità umana di una alimentazione carnea. Si conviene che l'animale debba soffrire il meno possibile. In questo caso potrà essere sancito lo stordimento preliminare. Ma basta che una minoranza etnica avanzi esigenze legate alla sua tradizione ed ecco che scatta la deroga: la macellazione rituale. Oppure: è evidente che l'uccisione di animali per l'alimentazione debba escludere atti ludico - sportivi. E infatti tali atti sono esclusi dalla macellazione. Tuttavia, basta spostarsi di ambito ed essi riappaiono in forma scoperta: per esempio nella caccia.
Nel contesto antropocentrista moderato in Italia non si dichiara in modo operazionale ciò che si può fare e ciò che non si può fare; semmai si mostra la necessità di avere le mani libere di fronte a ripensamenti legati a emersioni improvvise di un nuovo 'bisogno umano'. La 'necessità' inclusa nella norma deve essere, pertanto, assai generica e elastica. Solamente se non c'è una necessità dichiarata e riconosciuta collettivamente, non si può incrudelire sull'animale.
Nel CAM è sufficiente che emerga un interesse anche minimo nell'impiego dell'animale da parte umana per giustificare qualsiasi livello di sofferenza. Tale interesse può anche esprimere un livello di bisogno molto basso. Il CAM non stabilisce un rapporto quantitativo tra bisogno umano e sofferenza dell'animale destinato a soddisfarlo. Per condannare l'incrudelimento tale rapporto deve essere '
zero ', ovvero deve essere nullo il numeratore del rapporto, cioè il bisogno umano.
Una pratica collettiva non può essere punita proprio perché, essendo socialmente fondata, è autocentrata e ha la precedenza su qualsivoglia orientamento di 'protezioni
'. In altri termini, la coerenza non può essere richiamata perché il significato di 'incrudelimento' si manifesta sempre a posteriori rispetto a quelle che potremmo chiamare
vita' del contesto antropocentrista
1 - La 'stravaganza' è una
condizione psicologica non comparabile a quella di 'necessità'.
Dal punto di vista fenomenologico 'necessità' e 'stravaganza' si differenziano profondamente. La 'necessità' è legata a un bisogno, la 'stravaganza' no. Non si possono intercambiare i termini anche se qualcuno potrebbe affermare che 'sente il bisogno' di squartare il proprio cane per vedere come è fatto dentro. La stravaganza è legata a sinonimi come bizzarria, ticchio, stranezza, capriccio e simili. Il bisogno, la necessità, l'esigenza sono condizioni (più o meno nobili) legate a uno stato psicologico da riportare in equilibrio per evitare una condizione di disagio giustificato da componenti biologiche o sociali. Può darsi che la psicologia del profondo rilevi una compenetrazione anche elevata tra i due termini, ma non sussistono dubbi che, sul piano sociale, la distinzione sia compresa in modo chiaro tra due parlanti con normale livello di competenza linguistica.
2 - Nel
CAM, la stravaganza non può, al contrario della necessità, implicare alcun
incrudelimento su animali con un sistema nervoso evoluto capace di sperimentare
sofferenza. In caso contrario rientra nei rigori del 727cp
In effetti, il CAM non rifiuta cartesianamente l'idea che l'animale possa soffrire. Anzi, con il 727cp e il riferimento sintetico a acquisizioni scientifiche inoppugnabili ('...valutata secondo le loro caratteristiche etologiche...') lo considera scontato. Semplicemente, come già affermato nella premessa, esso subordina i bisogni dell'animale alle esigenze e ai bisogni anche minimi umani. Poiché la stravaganza ha un contenuto di bisogno uguale a zero, è escluso il diritto di impartire sofferenza gratuita dell'animale.
3 - Gli 'animali da
decorazione' (add) non configurano un bisogno bensì una stravaganza espressa a
prezzo di sofferenza animale.
Gli 'animali da decorazione, ovvero quelli
la cui funzione è di abbellire un ambiente domestico, sono caratterizzati, per
ragioni filogenetiche, dall'impossibilità di svolgere quel ruolo ampiamente
riconosciuto che invece è assegnato agli animali di affezione (qualora un add
possegga le caratteristiche di un animale da affezione, viene fatto rientrare
nella caratteristica di quest'ultima classe). Uno scoiattolo,
UN FURETTO,
un iguana, un serpente equatoriale per fare esempi di animali oggi di moda,
strappati dal loro ambiente, evidenziano stati di malessere legati a stress,
deprivazioni di esigenze fisiche e ' sociali '. Vale la pena osservare che,
anche se fatti nascere in cattività, questi animali manifestano le stesse
condizioni di disagio, giacché il breve percorso ontogenetico presso gli umani,
non modifica essenziali strutture fisiologiche e psicologiche costruite nel
processo filogenetico. A fronte di questa sofferenza si erge l'esclusiva pretesa
del loro proprietario di alimentare una condizione di stravaganza: mostrare
l'originale ricostruzione nell'appartamento di ambienti esotici estemporanei.
4 - La detenzione di un add
contravviene all'art. 727cp.
Le proposizioni 2 e 3 implicano la 4. Gli add devono costituire una categoria idealmente vuota ed esistere solamente in quanto fenomeni che il crimine produce al di fuori della legge. Ne consegue che il problema degli animali a rischio di estinzione (lista della Convenzione di Washington) o degli animali pericolosi non dovrebbe porsi nel CAM. La loro detenzione, oltre quella degli altri
add, è esclusa dal 727cp prima di ogni altra considerazione. Tutti gli add sia esotici che autoctoni, in definitiva, non possono essere detenuti né in ambienti domestici, né in ambiti pubblici adibiti a luogo di spettacolo.
5 - Gli animali di affezione (ada)
sono destinati a alimentare un rapporto affettivo riconosciuto dalla legge
Gli ada possono essere concepiti come animali capaci per caratteristiche etologiche, di instaurare un rapporto affettivo con gli umani. Ciò vuol dire che sono in grado di scambiare (dare e ricevere) sensazioni di tipo affettivo con uno o più "padroni - custodi". Ma "alimentare un rapporto affettivo" potrebbe anche voler dire: "soddisfare un'esigenza di elicere affetto" da parte del custode. In questo caso avremmo, non una relazione affettiva, ma una sensazione unidirezionale di un uomo verso un ente oggettuale esterno. In effetti si può alimentare la propria sfera affettiva in un rapporto con oggetti, per esempio guardando con trasporto la foto di parenti scomparsi. In questo caso la foto crea uno stato interno nell'osservatore che non richiede necessariamente rispetto per l'oggetto in sé (la foto). Questa seconda interpretazione, ridurrebbe l'animale a semplice strumento di realizzazione di un bisogno affettivo di una persona. Essa sarebbe sicuramente possibile in un ambito antropocentrista radicale, ma nel nostro caso può essere esclusa in partenza perché il Paese vi ha rinunciato con la l.n.281/91 (legge quadro in materia di animali di affezione) che esplicitamente dichiara.
Art.1 Principi generali. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Ciò, pur non costituendo il riconoscimento di un rapporto paritario nello scambio affettivo, implica un'implicita accettazione di una relazione bidirezionale la cui componente animale viene ammessa. Se gli ada fossero equiparati a semplici oggetti destinati a 'subire' l'affezione umana senza restituirne un almeno una parte, la legge non avrebbe alcun senso.
6 - Sono ada solamente gli animali capaci di
sviluppare un rapporto affettivo con gli umani.
Assunta la prima interpretazione della proposizione 5, la proposizione 6 è una logica conseguenza. Altrimenti nascerebbe una contraddizione in termini. Non tutti gli animali sono in grado di sviluppare un rapporto affettivo con un umano (per es. gli add). Quindi questi devono essere esclusi dalla funzione esercitata dagli ada, fatto già messo in evidenza dalla proposizione 3.
7 - L'ada è un animale 'chiamato in vita'
dall'uomo.
L'ada è frutto degli allevamenti. Se venisse sottratto dall'ambiente 'naturale' egli dovrebbe sopportare il trauma della separazione da un contesto di vita riconosciuto come proprio e ciò contrasta in modo netto con lo scopo di farne un compagno verso il quale sviluppare un rapporto di affezione. Che l'ada sia chiamato in vita dall'uomo risulta evidente considerando l'effetto diretto degli allevamenti e dei 'parti
casalinghi, ma anche quello indiretto (cucciolate di animali in condizione di apparente libertà che si riproducono solo col sostegno umano attraverso l'offerta di un ambiente favorevole alla riproduzione).
8 - Un ada, se esotico non può essere
detenuto.
Per due ragioni. Innanzi tutto risulta praticamente impossibile sapere se è
nato in allevamenti o strappato dall'ambiente naturale. Poi perché i
trasferimenti di animali da paesi lontani sono letali per molti e traumatici per
tutti. Non si può accettare che l'esercizio dell'affezione si sviluppi a
scapito della sofferenza dell'animale (prop. 5). Da ciò discende che un
esotico, ada o add non deve comparire per alcuna ragione in ambiente domestico.
Le proposizioni 4 e 8 definiscono, insieme, la seguente situazione.
- Add esotico: non detenibile
- Ada esotico: non detenibile
- Add autoctono: non detenibile
- Ada autoctono: Ada autoctono: Ada autoctono: detenibile
10 - Se 'rapporto' viene
inteso come scambio affettivo tra custode dell'animale e animale stesso (v. prop.
5), ne derivano conseguenze particolari: gli animali umani si trovano, nei
confronti dei loro compagni non umani, in uno stato di obbligo totale.
Ogni animale scelto per scambiare una relazione affettiva, al di là di ogni considerazione tassonomica relativa a intelligenza, sensibilità o livello di percezione del dolore posseduto, considerato che il suo possesso non è un obbligo, deve godere di uno scudo protettivo particolare, anche se il contesto in cui viene assunto è un contesto antropocentrista, proprio perché, in virtù della legislazione anche scarna, è un contesto 'moderato'. L'animale di affezione non deve essere abbandonato e, anzi, deve essere protetto da ogni forma di sofferenza.
ndr (fpc2002):
mi sembra che il furetto risponda in pieno
a quanto detto sopra , come animale da affezione ( "L'ada è frutto degli
allevamenti.")
ma allora perché viene considerato come animale da decorazione ( in quel sito
???)
Interessante , no , al fine di capire se il furetto va considerato domestico o
selvatico .......
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