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Art. 500 Diffusione di malattia degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa I'ammenda è fino a L.4.000.000.
Art. 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.
Art. 672 Omessa custodia e malgoverno di animali
Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito con I'ammenda fino a L.500.000.
Alla stessa pena soggiace:
1 - chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2 - chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo I'incolumità delle persone.
Art. 727 Maltrattamento di animali
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a
strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro
caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo o lavori
insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche
anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro
natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente
dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto,
dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se
causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la
pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di
maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso
di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o
di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni
che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da
lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione
per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di
servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione
dall'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi
precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la
sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di
allevamento per almeno dodici mesi.
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Art. 70 Pubblica
Sicurezza - Pubblici spettacoli
Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti Pubblici che possono turbare
l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che
comportino strazio o sevizie di animali.
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Art. 129 Pubblica
sicurezza - Trattenimenti Vietati
Tra i trattamenti vietati a termine dell'art. 70 della legge sono: le corse
con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il
lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o
per bersaglio fisso e simili.
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Art. 146 Leggi
Sanitarie - Sostanze velenose
Chiunque (omissis) in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni è con la multa da L.100.000
a 1.000.000
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Art. 56 Codice
penale - Tentato delitto
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto
(cioè una violazione penale sanzionata con la pena della reclusione o della
multa n.d.r.), risponde di un delitto tentato, se I'azione non si compie o
I'evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato e punito (omissis)
con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi
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Art. 2052
Codice Civile - Danni da animali
II proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei
danni causati dall'animale, sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia
che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito.
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Art. 333 Codice
Procedura Penale - Denuncia da parte di privati
1) Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può
farne denuncia.
2) La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di
polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto è sottoscritta dal
denunciante o da un suo procuratore speciale.
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Art. 332 Codice
Procedura Penale - Contenuto della denuncia
La denuncia contiene I'esposizione degli elementi essenziali del fatto e
indica il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova
già note.
Contiene inoltre, quando è possibile le generalità, il
domicilio e quanto altro valga all'identificazione della persona alla quale
il fatto e attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado
di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
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