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Codice Penale - Codice Civile

Art. 500  Diffusione di malattia degli animali


Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 

Se la diffusione avviene per colpa I'ammenda è fino a L.4.000.000.


Art. 638  Uccisione o danneggiamento di animali altrui


Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. 

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno. 



Art. 672  Omessa custodia e malgoverno di animali


Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito con I'ammenda fino a L.500.000. 

Alla stessa pena soggiace: 
1 - chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 
2 - chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo I'incolumità delle persone.



Art. 727  Maltrattamento di animali


Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. 

La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. 

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. 

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. 

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.


Art. 70 Pubblica Sicurezza - Pubblici spettacoli


Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti Pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che comportino strazio o sevizie di animali.


Art. 129 Pubblica sicurezza - Trattenimenti Vietati


Tra i trattamenti vietati a termine dell'art. 70 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.

 

Art. 146 Leggi Sanitarie - Sostanze velenose


Chiunque (omissis) in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni è con la multa da L.100.000 a 1.000.000


Art. 56 Codice penale - Tentato delitto


Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (cioè una violazione penale sanzionata con la pena della reclusione o della multa n.d.r.), risponde di un delitto tentato, se I'azione non si compie o I'evento non si verifica. 

Il colpevole di delitto tentato e punito (omissis) con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi

 

Art. 2052 Codice Civile - Danni da animali


II proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall'animale, sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito.

 

Art. 333 Codice Procedura Penale - Denuncia da parte di privati


1) Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia.


2) La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

 

Art. 332 Codice Procedura Penale - Contenuto della denuncia


La denuncia contiene I'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note. 

Contiene inoltre, quando è possibile le generalità, il domicilio e quanto altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto e attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

 

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